Legge 30 luglio 2025, n. 108 - Disposizioni urgenti in materia fiscale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025 è stata pubblicata la Legge 30 luglio 2025, n. 108 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale”.
Di seguito si illustrano esclusivamente le principali disposizioni fiscali introdotta in sede di conversione in legge.
Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive – Art. 6-bis
Sono state introdotte disposizioni in materia di esenzione IMU per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche.
Con l’art. 6-bis viene disciplinata la modalità con cui i Comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del rispetto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle dette attività con modalità, anch'esse, esclusivamente non commerciali.
In particolare, viene stabilito che i corrispettivi medi siano individuati dai Comuni annualmente, dopo aver sentito le rappresentanze sportive locali, e siano pubblicati sul sito istituzionale dell’ente locale.
Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata – Art 12-bis
Viene fornita un’interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi tramite definizione agevolata, prevedendo che:
ai soli fini dell'estinzione dei giudizi riguardanti debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute;
l'estinzione del giudizio viene dichiarata d'ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione;
l'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Art 12-ter
Viene consentito ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026, di adottare un regime di ravvedimento che prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP per le annualità dal 2019 al 2023.
L’art. 12-ter in esame stabilisce il metodo di determinazione della base imponibile e delle aliquote delle imposte sostitutive, che variano in base al punteggio ISA del contribuente.
È prevista una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva in considerazione della pandemia da Covid-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021.
Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni previste dalla norma in esame.
Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso – Art. 13-bis
È stata introdotta una norma che prevede che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali (art. 12, co. 4, L. n. 212/2000) debbano essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso.
05/08/25