Detrazione IVA – Mancata registrazione delle fatture
Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’omessa registrazione delle fatture di acquisto.
In particolare, una società ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha annotate nei registri IVA dell’anno 2023 né nel sezionale IVA relativo alle fatture ricevute in quell’anno. La società dichiara, invece, di averle registrate nel 2024 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2023.
La società sostiene che, pur essendo l’imposta detraibile, questa non è stata inserita nella dichiarazione 2023 per mero errore materiale.
L’Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 19, co. 1, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto si è formato.
L’art. 25, co. 1, del DPR n. 633/72, inoltre, impone al contribuente di annotare in un apposito registro le fatture di acquisto o importazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e comunque prima della liquidazione periodica.
L’Agenzia delle entrate evidenzia che il diritto alla detrazione si perfeziona nel momento in cui si verificano due condizioni:
- l’avvenuta esigibilità dell’imposta e
- il possesso di una fattura valida.
Il termine per esercitare la detrazione decorre dal momento in cui si verificano entrambe le condizioni e può essere esercitato al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui tali condizioni si sono verificate.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/2018, ha affermato che, nel rispetto dei principi di effettività e neutralità, il soggetto passivo che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute entro i termini previsti dalla norma può recuperare l’imposta presentando una dichiarazione integrativa a favore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Tuttavia, in linea con la soluzione prospettata con la risposta n. 479/2023, l’Agenzia delle entrate stabilisce che è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore nella sola ipotesi in cui il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, per mero errore, non abbia esercitato tale diritto tempestivamente.
Nel caso in esame, il cessionario o committente non ha annotato le fatture ricevute, non detraendo l’imposta nei termini stabiliti e rinunciando così definitivamente al proprio diritto. Pertanto, in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale che consentirebbero la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Infine, posto che l’annotazione è un obbligo che discende dall’art. 25 del DPR n. 633/72, la violazione di tale adempimento è punita con la sanzione di cui all'art. 6, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, (dovuta nella misura fissa da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo), comunque ravvedibile in base all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 115 del 17 aprile 2025)
23/04/25