Contributo a fondo perduto - Decreti “Ristori” e “Ristori Bis” - Contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza
Come noto, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il decreto “Ristori” (art. 1) e il decreto “Ristori bis” (art. 2) prevedono l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, un codice attività prevalente rientrante, rispettivamente, nell’elenco di cui all’allegato 1 al decreto “Ristori” e nell’allegato 2 al “Ristori bis”.
In particolare, il contributo di cui al decreto “Ristori” riguarda le indicate attività su tutto il territorio nazionale, mentre il contributo individuato dal decreto “Ristori bis” spetta, esclusivamente, ai soggetti (di cui al citato allegato 2) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le apposite ordinanze adottate dal Ministro della Salute (c.d. regioni “rosse”).
Non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Per usufruire del beneficio in esame, è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.
L’ammontare del contributo, che non può essere superiore a 150.000 euro, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Considerato il periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”, la predetta percentuale è:
- del 20%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
- del 15%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- del 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.
Viene garantito, comunque, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso, in base al codice ATECO prevalente presente in Anagrafe Tributaria alla data del 25 ottobre 2020.
In attuazione della suddetta disciplina, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dell’istanza e le relative istruzioni (vedi link sottostanti), definendo le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione.
In particolare, la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 20 novembre 2020 e non oltre il 15 gennaio 2021, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
Nell’istanza devono essere indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, l’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto che richiede il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
Nel predetto periodo di trasmissione dell’istanza, è concessa la possibilità, in caso di errore, di presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa, e l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il pagamento del contributo.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere presentata anche nel caso in cui la richiesta sia stata accolta.
A seguito della presentazione dell’istanza, viene rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di controlli, l’Agenzia delle Entrate rilascia una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.
L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Prima di effettuare l’accredito, tuttavia, l’Agenzia delle entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto, con l’applicazione di interessi e sanzioni.
È, tuttavia, consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13, D. Lgs. n. 472/1997(il cd. ravvedimento operoso).
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmessi, sulla base di appositi protocolli, dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico- finanziaria, e al Ministero dell'interno, per i controlli antimafia anche attraverso procedure semplificate.
Nell’ipotesi di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni; la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000; quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822; tale sanzione non può, comunque, superare il triplo del beneficio conseguito (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020).
23/11/20