Tax crediti energia – Compensazione anche dopo la cessazione dell’attività individuale
Come noto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, sono stati introdotti contributi straordinari (c.d. “bonus energetici”), sotto forma di credito d’imposta.
Nel caso in esame, un’impresa individuale cessata in data 31 dicembre 2022 ha maturato, nel terzo e quarto trimestre 2022, e non utilizzato crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per le imprese “non energivore”, (art 6, co. 3, D.L. n. 115/2022, art. 1, co, 3, D.L. n. 144/2022 e art. 1, co. 3, D.L. n. 176/2022).
I suddetti crediti devono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari entro il 30 settembre 2023, previo invio all’Agenzia delle entrate, che doveva avvenire entro lo scorso 16 marzo 2023, di un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 e non ancora utilizzato, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Con la risposta in esame, l’Agenza delle entrate ha confermato la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati anche a seguito della cessazione dell’attività d’impresa, a condizione che i debiti tributari e previdenziali da compensare siano riferibili alla ditta individuale e, quindi, correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta riferibili all’impresa stessa.
I crediti non sono, quindi, compensabili con altri debiti “personali” dell’imprenditore individuale, benché il credito sia maturato da una ditta individuale.
Viene, infine, precisato che l’imprenditore individuale ha altresì la facoltà di cedere i crediti d’imposta, purché la cessione riguardi l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento e non solo ciò che residua.
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 396 del 27 luglio 2023)
02/08/23