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Superammortamento ed eliminazione del bene dal processo produttivo: non è possibile fruire delle quote non dedotte

Come noto, l'istituto del superammortamento consiste nella possibilità, per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, di maggiorare del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016.

Nella fattispecie in esame, una società fornisce attrezzi ai propri clienti tramite contratti di noleggio a lungo termine.

I beni sono ammortizzati, dal punto di vista civilistico, in base alla durata del contratto di noleggio, che è rappresentativa della vita economico-tecnica dei beni, e, dal punto di vista fiscale, la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988 ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi (art. 102, co. 2, TUIR).

Posto che il periodo di ammortamento civilistico (2-4 anni) è inferiore al periodo di ammortamento fiscale minimo calcolato applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (8 anni), le quote di ammortamento imputate a Conto economico sono sempre superiori a quelle massime fiscalmente deducibili.

Al termine del contratto di noleggio, gli attrezzi sono ritirati dalla società ed essendo concluso il loro ciclo produttivo e, quindi, la loro vita economico-tecnica, sono estromessi dal mercato tramite materiale distruzione.

La distruzione risponde ad una precisa scelta aziendale della società, che intende operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi.

La società ha chiesto se possa continuare a dedurre extracontabilmente le quote di super-ammortamento anche successivamente al ritiro/distruzione dei beni stessi, fino ad esaurimento.

La maggiorazione consiste, come già sopra precisato, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va utilizzata, per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui al citato art. 102, TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio.

Inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2016 (§ 10.8), dopo aver precisato che, se l’impresa imputa a Conto economico un ammortamento inferiore a quello massimo fiscalmente ammesso, la variazione in diminuzione relativa al super-ammortamento deve essere determinata in base ai coefficienti fiscali, ha chiarito che, in caso di cessione o di eliminazione del bene dal processo produttivo, non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

Confermando il principio sopra espresso, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la società non può continuare a fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super-ammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l’eliminazione del bene dal processo produttivo (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 317 del 31 maggio 2022).


06/06/22