“Rottamazione-quater” – Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 176 del 7 luglio 2025 - Nuove FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con riferimento alla riammissione alla c.d. "rottamazione-quater", si ricorda che il contribuente interessato:
- entro il 30 aprile 2025 doveva presentare un'apposita domanda;
- entro il 30 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione contenente l'indicazione delle somme dovute;
- entro il 31 luglio 2025 deve effettuare il versamento (unica soluzione / prima rata) del debito residuo al 31 dicembre 2024.
Ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale (CPB) è necessario che, nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (nel 2023 per il CPB 2024-2025 ovvero nel 2024 per il CPB 2025-2026), non siano presenti debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate / debiti contributivi per importi, comprensivi di interessi e sanzioni, pari o superiori a € 5.000; questi debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile / atti impositivi non più impugnabili.
L'accesso è, comunque, consentito se entro il termine per l'adesione alla proposta il contribuente provvede ad estinguere i debiti eccedenti il suddetto limite.
Nel computo di tale limite non vanno considerati i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione fino a decadenza dai relativi benefici.
Per i contribuenti ammessi al CPB, qualora venga meno il requisito dell'assenza di debiti tributari / contributivi pari o superiori a € 5.000, si determina la decadenza dal concordato (per entrambi i periodi d'imposta oggetto dello stesso).
La presenza di debiti scaduti di importo pari o superiore a € 5.000 costituisce:
- una condizione che non consente di accedere al CPB;
- una causa di decadenza dal CPB.
Qualora il contribuente aderisca ad una procedura di "rottamazione" degli importi iscritti a ruolo che comporta l'estinzione / riconduzione degli stessi entro il limite di € 5.000, le predette conseguenze non si verificano, a condizione che non si determini la decadenza dalla rottamazione.
Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 176 del 7 luglio 2025
Con riferimento agli effetti sul concordato della decadenza dalla c.d. "rottamazione-quater" l'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, ha esaminato il caso di un contribuente che:
- al 31 dicembre 2023 presentava debiti tributari iscritti a ruolo superiori a € 5.000, per i quali ha aderito alla "rottamazione-quater";
- nel mod. REDDITI 2024 ha aderito al CPB 2024-2025;
- nel 2024 è decaduto dalla "rottamazione-quater" a causa del tardivo pagamento (oltre 5 giorni dalla scadenza) di una delle rate previste dal relativo piano di rateazione.
In tale contesto l'Agenzia ha precisato che gli effetti sul CPB differiscono a seconda del momento in cui si è verificata la decadenza.
In particolare, se la decadenza dalla "rottamazione-quater" è intervenuta:
- prima dell'accettazione della proposta di CPB, la stessa costituisce causa ostativa all'accesso al concordato.
Infatti, come precisato dall'Agenzia nella circolare n. 18/2024 e ribadito nella circolare n. 9/2025, qualora il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta.
Nella fattispecie in esame, la società istante ha riferito di aver aderito al CPB per il biennio 2024/2025 e ha precisato di essere incorsa nella decadenza dalla ''rottamazione- quater”, avendo versato tardivamente, cioè oltre il limite di cinque giorni, una delle rate del piano di rateazione.
Si ricorda che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore, a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti (art. 1, co. 244, L. n. 197/2022).
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, in relazione ai quali la ''rottamazione-quater'' non si è perfezionata e conclusa, per intervenuta decadenza dal piano di rateazione, preclude l'adesione al CPB.
In particolare, laddove la decadenza dal piano di rateazione sia intervenuta prima dell'accettazione della proposta di CPB, tale circostanza rappresenta ''condizione ostativa'' all'accesso al CPB (art. 10, co. 2, D. lgs. n. 13/2024).
Qualora, invece, tale decadenza sia intervenuta successivamente all'accettazione della proposta di CPB, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.
È esclusa, altresì, la possibilità di ''conservare'' gli effetti del CPB mediante adesione alla cd. riammissione alla “rottamazione-quater”.
Nuove FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione
L’Agenzia delle entrate-riscossione in data 10 luglio 2025 ha pubblicato nuove Faq.
Di seguito si segnalano solo alcune Faq, rinviando per un esame completo al seguente link
Cosa posso fare se non ho ricevuto la Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater” oppure se l’ho smarrita?
La copia della Comunicazione delle somme dovute per la riammissione, inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nella sezione Documenti della Definizione agevolata in area riservata. Inoltre, puoi richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica, inserendo il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di riammissione, allegando la documentazione necessaria al riconoscimento e indicando la casella e-mail dove ricevere la "Comunicazione" e i moduli per pagare.
Posso pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”?
Si, se la tua domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e intendi pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, puoi utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet. ContiTu ti consente di rimodulare l’importo totale dovuto del tuo piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione. Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato. Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate. Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.
Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
16/07/25