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Ritenuta d’acconto: non si applica alle provvigioni su noleggio di prodotti on line

Come noto, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis, co. 1, D.P.R. n. 600/1973).

L’elenco dei suddetti rapporti è tassativo e, pertanto, anche se altri rapporti presentano affinità con quelli indicati dalla norma citata, la ritenuta d’acconto in esame non può essere applicata.

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle entrate ha esaminato l’applicazione della suddetta ritenuta ad un contratto con il quale una società si obbliga nei confronti dei propri partner a:

  • realizzare un sito web, secondo il layout e la personalizzazione da loro richiesta, finalizzato al noleggio online ed alla vendita di seconda mano dei prodotti;
  • concludere con i clienti, in nome proprio ma per conto del partner, contratti di noleggio dei prodotti attraverso la piattaforma.

Mensilmente, i partner emettono fattura nei confronti della società per il totale dei corrispettivi derivanti dai noleggi effettuati nel mese solare precedente, al netto di quanto dovuto alla società stessa.

I compensi corrisposti a quest’ultima per l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma non sono soggetti a ritenuta, tenuto conto che tale attività non rientra in nessuno dei rapporti elencati dal citato art. 25-bis, co. 1, D.P.R. n. 600/1973. 

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 250 del 18 settembre 2025)


23/09/25