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Riforma dell’IRPEF - Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 6 febbraio 2024

Con la circolare in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023.

In attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023), il decreto ha previsto, tra l’altro:

  • una revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
  • una revisione della disciplina delle detrazioni fiscali,
  • un adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
  • una revisione della disciplina del trattamento integrativo,
  • l’abrogazione dell'agevolazione ACE.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

L’agenzia delle entrate ha illustrato come, limitatamente al periodo d’imposta 2024, sia stata prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef, così come segue:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Si ricorda che l’art. 11, comma 1, del TUIR, prevedeva le seguenti aliquote IRPEF per scaglione di reddito:

  • fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  • oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Viene, pertanto, specificato che, limitatamente all’anno 2024:

  • è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

È stata modificata per il 2024 la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

In particolare, viene innalzata, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’art. 13, co. 1, lett. a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Con tale modifica, si amplia, di conseguenza, fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene così parificata, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Delega di Riforma fiscale, a quella già vigente a favore dei pensionati.

L’Agenzia delle entrate precisa che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’art. 13, co. 1, lett. a), del TUIR, e, pertanto, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

In particolare, viene ricordato che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione ACE.

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, è stata revisionata la disciplina della detrazione dall’imposta lorda, stabilendo, per l’anno 2024, la diminuzione dell’ammontare della detrazione spettante, per un importo pari ad euro 260, con riferimento agli oneri di seguito indicati:

  • oneri per i quali è prevista la detraibilità nella misura del 19 per cento ad eccezione delle spese sanitarie [art. 15, co. 1, lett. c) del TUIR];
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149);
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, co. 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La riduzione deve essere operata sull’importo della detrazione determinato ai sensi dell’art. 15, co. 3-bis, del TUIR.

Adeguamento della disciplina delle addizionali all’Irpef

È stata adeguata la disciplina delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni e nuove aliquote dell’Irpef.

In particolare, per quanto concerne la disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, viene differito al 15 aprile 2024 il termine entro cui le regioni devono procedere con la modifica degli scaglioni e delle aliquote applicabili al citato anno di imposta 2024.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l’anno 2023.

Qualora le regioni e le province autonome non approvino entro il 15 aprile 2024 le leggi modificative degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

Inoltre, entro il 15 maggio 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale in parola, ai fini della pubblicazione sul sito web del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la disciplina delle addizionali comunali è stata oggetto di adeguamento alla nuova normativa IRPEF, analogamente a quanto previsto per le addizionali regionali.

Trattamento integrativo

Per il solo 2024, il trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2020, n. 21, spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.

Viene precisato che tale riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’art. 13, co. 1, lett. a), del TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della predetta lettera a).

Abrogazione dell’ACE

Nelle more di un’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese prevista dalle Legge Delega di Riforma fiscale, è stata abrogata la disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), facendo salvi, comunque, i diritti acquisiti in materia di riporto delle eccedenze ACE pregresse e il successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.

È stato chiarito che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

 


09/02/24