• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Revoca della rivalutazione beni d’impresa - Modalità e termini

Come noto, la “Legge di bilancio 2022” (art. 1, co 622 – 624, L. n. 234/2021) ha modificato la disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori contenuta nel cd. decreto “Agosto” (art. 110, DL. n. 104/2020).

In particolare, è stato modificato in maniera significativa l’art. 110 del decreto «Agosto» mediante l’inserimento dei commi 8-ter e 8-quater:

  • il comma 8-ter ha stabilito che con riferimento ai maggiori valori imputati, ai sensi dei co. 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110, alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, in misura non superiore ad un diciottesimo del costo (marchi d’impresa e avviamento), la deduzione fiscale deve essere effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo del costo;
  • il comma 8-quater ha consentito, però, che venga mantenuto l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176, co. 2-ter, TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostituiva del 3% già versata per la rivalutazione o per il riallineamento.

La «Legge di bilancio 2022» ha previsto, inoltre, la possibilità di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell’art. 110 del decreto «Agosto» con modalità e termini che sarebbero stati stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle entrate ha definito le suddette modalità e termini.

Ambito soggettivo

I soggetti che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive, abbiano perfezionato alla data del 29 settembre 2022 l’opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale.

Si tratta dei soggetti che hanno validamente indicato le operazioni in esame nel quadro RQ del modello REDDITI 2021, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive, nonché i soggetti che, pur avendo omesso tale adempimento, abbiano integrato le relative dichiarazioni con il quadro RQ completo, sempre entro la data 29 settembre 2022.

Ambito oggettivo

Rientrano tutti i beni oggetto delle operazioni disciplinate dall’art. 110 del decreto “Agosto”.

Viene stabilito che la revoca ha ad oggetto le singole attività i cui valori sono stati rivalutati o riallineati.

La revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività per il quale è stata esercitata la relativa opzione.

Effetti della revoca

La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto.

I soggetti possono revocare autonomamente, in tutto o in parte, il regime dell’affrancamento.

La revoca del regime dell’affrancamento comporta che, in misura corrispondente alla medesima, l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorni a essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale.

Inoltre, la revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l'importo residuale dei maggiori valori oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva.

Esercizio della revoca

È necessario presentare una dichiarazione integrativa per l’annualità 2020, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame; la revoca dovrà, pertanto, essere esercitata entro il 28 novembre 2022.

Nella dichiarazione integrativa i soggetti interessati sono tenuti a richiedere, per intero, alternativamente il rimborso o la compensazione ai sensi dell’art. 17, D.lgs. n. 241/97 del credito, compilando gli appositi campi della sezione I del quadro RX; il credito può essere ceduto nell’ambito del gruppo.

È consentito ai soggetti che hanno perfezionato la rivalutazione generale con imposta sostitutiva del 3%, ma che possedevano i requisiti per accedere alla rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale (art. 6-bis, DL. n. 23/2020), di revocare la rivalutazione generale e di aderire alla rivalutazione alberghiera.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2022)


29/09/22