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Regime di adempimento collaborativo – Decreto ministeriale del 9 luglio 2025

Come noto, il regime di adempimento collaborativo, introdotto dal D. lgs. n. 128/2015, consente ai contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di instaurare con l'Agenzia delle entrate un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione.

La legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023 ha voluto potenziare il regime mediante interventi finalizzati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Le previsioni della suddetta Legge delega sono state attuate con il D.lgs. n. 221/2023, che ha introdotto nella norma originaria l’art. 7-bis, il quale prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime, possono entrarvi optando per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali” resi ancor più favorevoli dal successivo D.lgs. n. 108/2024, consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato nell’interpello e che il contribuente non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Il decreto ministeriale in esame, all’art. 1 individua le modalità di applicazione delle disposizioni del predetto art. 7-bis.

L’art. 2 illustra i presupposti di applicazione del regime opzionale e prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’art. 3 chiarisce che l’esercizio dell’opzione comporta che il contribuente debba predisporre il sistema di controllo fiscale prima di comunicarne l’adozione. Il sistema deve essere mantenuto e aggiornato nel tempo, seguendo le disposizioni normative e le linee guida dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, deve essere certificato da professionisti qualificati, secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale. Se l’impresa subisce modifiche organizzative rilevanti, è obbligata a rinnovare la certificazione. E, per garantire la tracciabilità, la certificazione deve essere marcata temporalmente prima della comunicazione dell’opzione.

L’art. 4 disciplina le modalità di comunicazione: l’opzione va trasmessa all’Agenzia delle entrate tramite modello ufficiale. A tale modello deve essere allegata tutta la documentazione prevista, inclusa la certificazione del sistema.

L’art. 5 stabilisce gli effetti dell’opzione: se esercitata correttamente, produce benefici a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è stata comunicata.

Tuttavia, a questo scopo, è necessario presentare istanze di interpello. Per i contribuenti che utilizzano il servizio di consultazione semplificata, tale utilizzo è condizione necessaria per l’ammissibilità dell’interpello, ma le risposte ottenute non danno diritto ai benefici. L’Agenzia delle entrate mantiene il potere di verificare la validità dell’opzione: se i requisiti vengono meno, il contribuente decade dai benefici sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui si è verificata la perdita.

L’art. 6 regola la durata e la revoca del regime opzionale. La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.


17/07/25