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Recupero dell’IRAP non spettante: istituiti i codici tributo

Si ricorda che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari, assicurazioni e P.A, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), sono stati esclusi dal versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”), fermo restando il versamento dell’acconto per il medesimo periodo di imposta,
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”) (art. 24, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020).

L’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di controllo sostanziale sulle agevolazioni IRAP stabilite dal citato decreto “Rilancio”.

I codici tributo istituiti vanno utilizzati per versare le somme dovute in conseguenza dell’attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, insieme ai relativi interessi e alla sanzione prevista per l’omesso versamento (art. 13, comma 1, D. lgs. n. 471/1997).

I codici tributo sono i seguenti:

  • 5063 (“Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 - Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi - Controllo sostanziale”);
  • 5064 (“Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 - Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP - Sanzione - Controllo sostanziale”);
  • 5065 (“Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 - Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi - Controllo sostanziale”);
  • 5066 (“Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 - Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP - Sanzione - Controllo sostanziale”).

Nella compilazione del modello F24 ELIDE (“Versamenti con elementi identificativi”) i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “Erario ed altro”, nel campo “tipo” la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi” nessun valore, nel campo “codice” uno dei suddetti codici tributo (in base alla violazione commessa), nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 per cui è stato omesso il versamento del saldo IRAP (codici “5063” e “5064”) e/o il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per cui è stato omesso il versamento del primo acconto IRAP (codici “5065” e “5066”);
  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

 

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 52 del 18 settembre 2023)


20/09/23