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Professionista infedele: il cliente ha il compito di vigilare

Si ricorda che nell'esecuzione del mandato ricevuto, il professionista può essere tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate al contribuente dall'Agenzia delle Entrate o altro ente impositore, qualora sia responsabile per la violazione commessa in concorso con il contribuente, o l'abbia resa comunque possibile.

Egli può anche essere l'unico responsabile della violazione se questa sia stata determinata da una condotta fraudolenta del professionista o quando sia "autore mediato", essendo egli responsabile per aver indotto in errore il contribuente.

Le disposizioni normative che disciplinano la responsabilità del professionista per le sanzioni fiscali sono in gran parte contenute nel D. lgs. n. 472/1997 e sono:

  • l'art. 5, co. 1, secondo cui le violazioni commesse nell'esercizio della consulenza tributaria, se comportanti la risoluzione di problemi di particolare difficoltà, sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave;
  • l'art. 6, co. 3, ove si sancisce che il contribuente non è punibile qualora l'omesso versamento del tributo sia dovuto alla condotta di terzi, penalmente rilevante e denunciata. È altresì possibile che il contribuente, qualora l'omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte sia stato causato da una condotta illecita riconducibile ad un professionista, chieda la sospensione della riscossione delle sanzioni ex art. 1, L. n. 423/1995;
  • l'art. 9, secondo cui qualora più persone concorrano in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per essa disposta;
  • l'art. 10, ove si prevede che se taluno, inducendo altri in errore, determina la commissione della violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale (c.d. "autore mediato").

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 472/1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

È, dunque, colpevole il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, laddove non fornisca piena prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato dello stesso (facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione) o non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli di pagamento F24.

A tal fine, non è sufficiente la mera presentazione di denuncia penale.

(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25158 del 19 settembre 2024)


09/10/24