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Giurisprudenza - Tributi – Deducibilità per cassa - Esclusioni

Si ricorda che, in base all’articolo 99 del TUIR, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, tipicamente l’IVA, non sono deducibili dal reddito d’impresa. Le altre imposte sono invece deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento (c.d. “criterio di cassa”).

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha rilevato che la suddetta regola non può trovare applicazione, in primo luogo, laddove il tributo sia correlato a componenti positivi di reddito, per effetto di traslazione economica del tributo stesso.

È il caso, ad esempio, dell’imposta di registro collegata a un contratto di locazione oggetto di ripetizione nei confronti dell’inquilino. In questa eventualità, la deduzione per cassa si rivelerebbe in contrasto con il principio di correlazione tra costi e ricavi, atteso che questi ultimi comunque dovrebbero concorrere alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Ne deriva che anche le spese riferite a tributi saranno, in tal caso, soggette a quest’ultimo criterio.

L’altra eccezione riguarda l’ipotesi in cui il tributo abbia natura di onere accessorio a un costo. È il caso, ad esempio, dell’imposta di registro assolta sull’acquisto di un bene immobile. La deduzione del tributo non può avvenire nell’esercizio del pagamento, ma concorrerà alla formazione del costo d’acquisto dell’unità immobiliare e, dunque, sarà oggetto di deduzione attraverso l’ammortamento, secondo il criterio di competenza.

In sostanza, la regola della deduzione per cassa vige unicamente nelle ipotesi in cui il tributo rappresenta una spesa generale per l’impresa e non venga addebitato a terzi. In tutti gli altri casi, si applica invece il criterio di competenza.

(Sentenza della Corte di cassazione n. 2519/2024)


09/02/24