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Giurisprudenza - Le spese di sponsorizzazione rientrano tra quelle di pubblicità

La sponsorizzazione è il contratto con il quale una parte (sponsor) si obbliga nei confronti dell'altra parte (sponsorizzato) alla dazione di una somma di denaro o altri beni fungibili per il finanziamento dell'attività svolta da quest'ultima, la quale, a sua volta, si impegna ad utilizzare, nello svolgimento di tale attività, il nome, il marchio o altro segno distintivo riconducibile allo sponsor, promuovendone così l'immagine presso il pubblico.

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di sponsorizzazioni, ribadendo un principio già espresso in passato. In particolare, questo attiene alla classificazione delle spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità o di rappresentanza.

Sotto tale profilo, viene affermato che tali oneri devono essere sempre ricondotti nel novero delle spese pubblicitarie.

Pertanto, se rilevate in bilancio a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016, per i soggetti solari), nella determinazione del reddito d'impresa, tali spese sono interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento, non essendo più possibile la loro capitalizzazione nell'attivo dello Stato patrimoniale (fatta eccezione per i costi di pubblicità sostenuti nell'ambito delle attività di impianto e ampliamento).

Ai fini IVA, l’imposta assolta non è soggetta a limiti particolari di detraibilità, a condizione che sia soddisfatto il principio di inerenza. 

(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26368 del 12 settembre 2023)


20/09/23