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Giurisprudenza - Detraibile l’Iva sull’acquisto dello studio, anche se accatastato come abitazione

In materia di detraibilità dell’IVA, nella fattispecie in esame un professionista ha sostenuto che l’accatastamento in categoria A/2 (civile abitazione) dell’immobile acquistato non preclude la detraibilità dell’Iva sull’acquisto, se tale immobile è adibito esclusivamente a studio professionale, in quanto bene strumentale alla predetta attività (art.19-bis, comma 1, lett. i), D.P.R. 633/1972).

I giudici di legittimità hanno rilevato che la disposizione citata preclude la detrazione dell’Iva assolta in relazione all’acquisto, locazione, manutenzione, recupero o gestione di immobili abitativi, che risultano tali sulla base delle risultanze catastali e a prescindere dall’effettivo utilizzo degli stessi, fatta eccezione per le imprese di costruzione o rivendita di fabbricati.

Da ciò consegue – ha sottolineato la Suprema Corte – che: «ove l’impresa non svolga attività di costruzione …, la stessa può comunque portare in detrazione l’Iva relativa all’acquisto di un fabbricato a destinazione abitativa, purché provi, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa e sia destinata, almeno in prospettiva, a procuragli lucro».

In tale contesto, quindi, diventa necessario, così come evidenziato dalla Corte di giustizia UE, verificare l’intenzione del soggetto passivo di destinare all’attività d’impresa l’immobile acquistato; applicando tale principio unionale alla normativa in esame, occorre verificare in concreto l’inerenza del bene immobile acquistato con l’attività d’impresa, anche tenendo conto di una valutazione prospettica.

La Corte di Cassazione si era già espressa in questi termini quando aveva affermato che, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività (cfr., Cass. n. 3396/2020, n. 26748/2016, n. 6883/2016 e n. 8628/2015).

In applicazione dei principi sopra illustrati, i giudici hanno osservato che, trattandosi dell’acquisto di un bene strumentale allo svolgimento dell’attività professionale, l’Iva ad esso relativa può essere portata in detrazione dall’avvocato a prescindere dall’iscrizione in catasto come civile abitazione (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13259 depositata il 28 aprile 2022).


03/05/22