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Gas metano non impiegato per usi civili e industriali – Esclusa IVA 5%

Come noto, è stata prevista la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2, co. 1, D.L. n. 130/2021, convertito dalla L. n.171/2021).

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/2021, ricorda che il citato art. 2, c. 1, D.L.  n. 130/2021 si riferisce alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; pertanto, ai fini IVA, le definizioni di uso civile e uso industriale del gas naturale destinato alla combustione sono quelle fornite dall’art. 26 del TUA (D. Lgs. 504/1995) ai fini dell’applicazione delle accise sul gas.

Tale misura è stata prorogata con riferimento alle forniture avvenute nell’anno 2022 e nell’anno 2023 per i mesi di:

  • gennaio, febbraio e marzo 2023 (1,c. 13, L. n. 197/2022, cd. legge di bilancio 2023, vedi ns. Fisco news n. 1/2023);
  • aprile, maggio e giugno 2023 (2,c. 1, D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. n. 56/2023, vedi ns. Fisco news n. 35/2023),
  • luglio, agosto e settembre 2023 (art. 3-bis, co. 4, D.L. n. 57/2023, in cui è confluito il decreto “Bollette bis”, vedi ns. Fisco news n. 61/2023, la cui legge di conversione L. 26 luglio 2023 n. 95 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2023).

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’aliquota IVA del 5% non sia applicabile alla somministrazione di gas metano impiegato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, in quanto si tratta di usi del tutto autonomi e differenziati rispetto agli usi civili e industriali per i quali è ammesso il beneficio.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 402 del 27 luglio 2023)


01/08/23