• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Erogazioni liberali: disciplina ordinaria – Erogazioni liberali Coronavirus – Altre erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro e/o in natura indicate nell'art. 100, co. 2, TUIR, sono deducibili dal reddito d'impresa in base al principio di cassa, in relazione al periodo d'imposta in cui sono sostenuti.

Ai fini IRAP, per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti IRPEF che determinano la base imponibile IRAP a norma dell'art. 5, D. Lgs. n. 446/1997, di regola le erogazioni liberali sono deducibili per l'ammontare stanziato a Conto economico, atteso che:

  • sono contabilizzate nella voce B.14, che rileva ai fini della formazione della base imponibile;
  • soddisfano il principio di inerenza "civilistico-contabile", valido ai fini del tributo regionale (circ. AE n. 36/2009, § 1.2, e n. 39/2009).

Per gli imprenditori individuali e le società di persone che calcolano l'IRAP ai sensi dell'art. 5-bis, D. Lgs. n.446/97, le erogazioni liberali sono indeducibili, in quanto comprese tra gli oneri diversi di gestione, voce esclusa da quelle rilevanti dal medesimo art. 5-bis.

Il citato art. 100, TUIR consente la deducibilità di erogazioni liberali e spese sostenute per esclusivi fini di utilità sociale che ordinariamente non sono deducibili dal reddito d'impresa per mancanza del requisito di inerenza.

Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, sono state previste agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori ovvero imprenditori.

Con la presente circolare si offre un quadro complessivo della normativa sulle erogazioni liberali citate.

Approfondisci


12/05/21