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E-commerce - D.L. n. 83/2021 – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale - Novità in vigore dal 1° luglio 2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 83 del 25 maggio 2021 recante “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni” che recepisce le novità IVA in materia di commercio elettronico all’interno dell’UE.

In particolare, il decreto attua le disposizioni delle direttive 2017/2455/Ue e 2019/1995/Ue, che diverranno efficaci dal 1° luglio 2021 (per un esame completo vedi ns. circolare n. 8/2021 e ns. Fisco news n. 33/2021 e 48/2021).

Tra le novità più rilevanti, si ricordano:

  • l'abolizione delle attuali soglie di riferimento per l'applicazione dell'IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie e l'introduzione di un'unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l'imposta si applica nello Stato di "destinazione";
  • l'estensione del regime speciale MOSS, che viene perciò ridenominato One Stop Shop (OSS), alla generalità delle prestazioni di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, consentendo ai fornitori di assolvere l'IVA in un solo Stato membro senza necessità di identificarsi nello Stato di "destinazione";
  • la previsione di un regime analogo (Import One Stop Shop) per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi;
  • la previsione di nuovi obblighi per le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza al fine di coinvolgerle nella riscossione dell'imposta.

Si ricorda che dal 1° aprile 2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi IVA opzionali One Stop Shop (OSS "Ue" e OSS "Non Ue") e Import One Stop Shop (IOSS).

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate o dell’Agenzia delle Dogane e monopoli.

Infine, si precisa che il decreto in esame entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma che le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.


18/06/21