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Decreto “Aiuti bis” – Conversione in legge – Legge n. 142 del 21 settembre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la legge n. 142 del 21 settembre 2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Il cd. decreto “Aiuti bis” è stato convertito dalla legge in esame, che è entrata in vigore il 22 settembre 2022.

Con la presente circolare si analizzano le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge in esame inserite in sede di conversione in legge.

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 33-ter)

In sede di conversione in legge, sono state introdotte alcune novità nella disciplina riguardante l’opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, riconosciuti in luogo delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 121, D.L. n. 34/2020, il c.d. “decreto Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020).

In particolare, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate proceda al recupero, nei confronti del soggetto beneficiario, dell'importo corrispondente alla detrazione d’imposta non spettante, maggiorato di sanzioni ed interessi, per l’assenza dei requisiti in capo allo stesso beneficiario, il fornitore, che ha applicato lo sconto, e i cessionari si considerano responsabili in solido solamente in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Tuttavia, la suddetta nuova disposizione si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati già acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richiesti, rispettivamente, dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del citato “decreto Rilancio”.

Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari ovvero da imprese di assicurazione, e che coincida con il fornitore, dovrà acquisire la predetta documentazione (visti di conformità, asseverazioni e attestazione), al fine di limitare, in capo al cessionario, la responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave.

Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria (art. 41-bis.)

Con riferimento alla norma che disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 5, L. n. 130/2022), viene eliminato, quale requisito per l’accesso a tale istituto, la pendenza del giudizio alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione.

La norma citata prevede, per le liti tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, due opportunità di chiudere definitivamente la vertenza, su istanza degli interessati, legate all’andamento al processo e al valore della controversia stessa:

  • se l’Agenzia delle entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della lite non supera i 100mila euro, la lite può essere “archiviata” pagando il 5% del valore della controversia, rappresentato, in linea generale, dalla maggiore imposta richiesta e oggetto di contestazione in primo grado, al netto di sanzioni e interessi;
  • se l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della lite non supera i 50mila euro, lo stralcio è dell’80%, cioè occorre pagare il 20% del valore della controversia.

Pertanto, eliminato il riferimento alla data del 15 luglio, i procedimenti per i quali è possibile fruire dell’istituto definitorio sono quelli il cui ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della stessa legge citata n.130/2022, cioè il 16 settembre 2022, purché, ovviamente, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Come e quando presentare domanda

La domanda di definizione agevolata va fatta inviando, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che è parte nel giudizio di merito, entro il 16 gennaio 2023, una distinta richiesta di definizione per ciascuna controversia tributaria, utilizzando esclusivamente il modello approvato, unitamente alle relative istruzioni, con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022.

A questo va allegata la copia di un documento valido di identità del firmatario dell’istanza e la ricevuta del versamento effettuato tramite F24.

Come effettuare il pagamento

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione. Con separata risoluzione saranno istituiti i codici tributo da indicare nell’F24. La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.


23/09/22