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Credito d’imposta in ricerca, sviluppo e innovazione – Certificazioni – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 è stato pubblicato il DPCM 15 settembre 2023, recante:” Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione”.

Si ricorda che il c.d. decreto “Semplificazioni” ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta in “Ricerca e Sviluppo”, in “Innovazione Tecnologica” e in “Innovazione di design e ideazione estetica” (art. 23, co. 2, Dl. n 73/2022).

La certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini della maggiorazione del credito.

Con comunicato stampa del 19 settembre il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha annunciato la firma del DPCM in esame volto a favorire l'applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

Il decreto istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del MIMIT, l'Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle predette certificazioni.

Potranno presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

La richiesta di certificazione potrà essere inviata a condizione che le violazioni relative ai crediti d’imposta in esame non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione deve contenere:

  1. le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  2. la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
  3. le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  4. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché', nel caso delle società e degli enti, anche dei  tecnici ed  esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela  entro il quarto grado, e,  comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli  investimenti nelle  attività  oggetto  di  certificazione  o  al   soggetto   che sottoscrive la relazione tecnica asseverata;
  5. tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del MIMIT e per l’effettuazione dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta.

Il MIMIT provvederà, inoltre, entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.

La certificazione dovrà essere trasmessa dal certificatore al MIMIT entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa.

Il MIMIT procederà all’esame delle certificazioni, verificandone la correttezza formale e la rispondenza sostanziale alle disposizioni agevolative e alle Linee guida.

A tal fine, potrà essere richiesto ai soggetti certificatori l’invio di copia della documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione delle attività oggetto di certificazione.  Tale richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della certificazione, dandone notizia all’impresa. I certificatori dovranno inviare la documentazione richiesta entro i 15 giorni successivi, mentre al MIMIT spetteranno ulteriori 60 giorni per terminare l’attività di controllo.

I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione.

Il decreto entrerà in vigore il 19 novembre 2023 ma, per l’effettiva operatività della certificazione occorrerà attendere un decreto direttoriale del MIMIT, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del DPCM, che dovrà definire alcuni aspetti procedurali.


08/11/23