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Credito d’imposta energia: opportuno verificare la sussistenza del riaddebito analitico e le clausole contrattuali

Come noto, sono stati confermati anche per il secondo trimestre 2023, seppur con una riduzione significativa della percentuale di detrazione spettante, i contributi straordinari sotto forma di crediti d’imposta “energetici” (luce e gas) per le imprese.

Nella fattispecie in esame viene analizzata la spettanza del credito d’imposta per soggetti “non energivori” a un’impresa (Alfa) che fornisce servizi aziendali con riaddebito dei costi per l’energia.

Il corrispettivo del complesso servizio non viene determinato su base analitica, ma in maniera univoca, considerando tutti i costi sostenuti da Alfa per i servizi forniti incluso quello dell’energia.

 Il dubbio riguarda quindi la spettanza del credito ad Alfa o ai clienti.

Considerato che non si tratta di un contratto assimilabile alla locazione, l’Agenzia delle entrate ricorda che con la risposta a interpello n. 597/2022 è stato affermato il principio per cui non spetta, per la quota corrispondente, il credito d’imposta alle imprese che riaddebitano  analiticamente il costo aumentato del prezzo della materia prima nei confronti di altri soggetti.

Al fine di stabilire se ricorra nel caso in esame una simile situazione e se il riaddebito in tutto o in parte del costo dell’energia possa essere qualificato come “analitico” tale da determinare un corrispondente ribaltamento dello stesso in capo a un soggetto diverso da colui che formalmente è intestatario delle utenze (nel caso di specie il cliente che paga il corrispettivo di un servizio complesso), secondo l’Agenzia delle Entrate è necessario che il suddetto ribaltamento avvenga:

  • individuando espressamente la quota di corrispettivo derivante dal costo dell’energia elettrica o gas naturale sostenuto dal prestatore del servizio;
  • correlando direttamente l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e la quota di corrispettivo dovuto dal cliente, in modo tale che l’incremento del prezzo delle materie prime sia posta in tutto o in parte a carico del cliente.

Pertanto, anche alla fattispecie in esame si applica il principio espresso con la citata risposta dell’Agenzia delle entrate n. 597/2022, fermo restando che è onere del contribuente valutare le clausole contrattuali che regolano la fattispecie in esame al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per una corretta applicazione del suddetto principio. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 373 del 10 luglio 2023)


12/07/23