Credito d’imposta digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator – Istituto codice tributo
Si ricorda che è stato istituito un credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 da fruire come credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 7 novembre 2021 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, devono essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese.
Sono escluse le imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
Il Ministero del Turismo comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione, tramite modello F24 l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo:
- “6997”, denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del turismo e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal Ministero stesso.
(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 47 del 31 luglio 2023)
02/08/23