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Credito d’imposta consulenza su quotazione PMI 2021: presentazione istanze dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022

Come noto, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, co. 89, L. n. 205/2017, D.M. 23 aprile 2018 e art. 1, co. 230, L.  n. 178/2020).

Tale agevolazione non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP.

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate (come, ad es., l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento);
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato; attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria inclusa);
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione (come, ad es., le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa);
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Sono agevolabili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche), come servizi non continuativi o periodici, al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari (come la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità).

L’effettivo sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, o da un Revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per la presentazione dell’istanza, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame, i soggetti inoltrano, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza.

Pertanto, in caso di ammissione alla quotazione nel 2021, l’istanza, per l’ottenimento del suddetto credito d’imposta sulle spese di consulenza sostenute entro il 31 dicembre 2021, potrà essere presentata dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

In particolare, l’istanza va formulata secondo lo schema dell’Allegato A al citato D.M. 23 aprile 2018 e va trasmessa allo specifico indirizzo PEC Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it (casella di posta certificata attualmente in funzione, secondo quanto precisato sul sito del MISE).

Il Ministero dello Sviluppo economico, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione, esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia.


07/10/21