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Crediti d’imposta non utilizzabili – Comunicazione tramite “Piattaforma cessione crediti”

Il c.d. decreto “Omnibus” (art. 25, DL. n. 104/2023) ha previsto che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le predette disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

Tuttavia, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle entrate stabilite le modalità per l’effettuazione della comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili nonché il relativo contenuto.

In particolare, la comunicazione deve essere inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite una nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Il nuovo servizio web prevede l’indicazione delle rate dei crediti inutilizzabili. Nello specifico, il cessionario deve comunicare:

  • per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate
  • per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.

In entrambi i casi, è indicata anche la data in cui l’attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.        

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. In tal caso la stessa comunicazione ha efficacia immediata e i crediti non risulteranno più nella sua disponibilità.

Con riguardo al nuovo adempimento, si segnala, inoltre, una FAQ mediante la quale l’Agenzia delle entrate chiarisce che i crediti d’imposta sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione.

L’Agenzia delle entrate, infatti, è già in possesso di tale informazione, considerando che il sequestro viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Diversamente, devono essere comunicati i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2023)


30/11/23