Crediti d'imposta nel settore energetico e aliquote IVA nel settore del gas – Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con la circolare in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, nonché all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione.
Le suddette agevolazioni fiscali sono contenute nel decreto “Aiuti-quater” (art. 1, co. 3, DL. n. 176/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 6/2023), nella Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. da 2 a 8, 13, 14, 16, L. n. 197/2022), nel decreto “Bollette” (art. 2-4, DL. n. 34/2023) e nell’art. 3-bis, DL. n. 57/2023.
Le disposizioni sopra richiamati hanno prorogato:
- i crediti d’imposta previsti in favore delle imprese “energivore/non energivore” e “gasivore/non gasivore”, in misura percentuale differenziata in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza, per l’acquisto, rispettivamente, di energia elettrica e di gas naturale, riconoscendoli anche con riferimento al primo e al secondo trimestre del 2023; detti crediti sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023;
- il termine di utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, in precedenza stabilito al 30 giugno 2023, fissandolo al 30 settembre 2023;
- la riduzione dell’aliquota IVA al 5%, riconoscendola anche in riferimento al terzo trimestre 2023, per le forniture di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, per le somministrazioni di energia termica prodotta con metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché per le forniture di servizi di teleriscaldamento.
L’Agenzia delle entrate ha evidenziato che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso al credito d’imposta relativamente alle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella nozione di “sussidio” il bonus riconosciuto per il trimestre precedente (in coerenza con la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 355/2023).
Viene, inoltre, precisato che, nell’ipotesi di conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, entro il termine ultimo di utilizzo normativamente previsto.
Per le imprese costituite nel trimestre di maturazione del credito (ad esempio, nel primo trimestre 2023), non può trovare applicazione il beneficio fiscale in esame, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo sostenuto dal soggetto, in quanto non sussiste il parametro (costi medi della materia energia) relativo al trimestre di riferimento (quarto trimestre 2022).
Infine, con riferimento ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, viene ribadito che i beneficiari erano tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, l’importo del contributo maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora fruito.
Viene precisato, tuttavia, che al fine di poter utilizzare in compensazione la somma dopo il 16 marzo 2023 (e non oltre il 30 settembre 2023), è necessario che il contribuente renda preventivamente la predetta comunicazione, adottando l’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’art. 2, co. 1, DL n. 16/2012.
Si rinvia per un esame completo al seguente link.
(Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 2 agosto 2023)
04/08/23