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Concordato preventivo biennale: chiarimenti sulle cause di esclusione - FAQ

Come noto, l'istituto del concordato preventivo biennale (CPB) prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (D. lgs. n. 13/2024).

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Sono interessati dall'applicazione del CPB i soggetti IRPEF/IRES a cui concretamente si applicano gli ISA.

L'accesso al concordato preventivo biennale non è possibile se, per il periodo precedente a quello di efficacia del concordato:

  • per l'attività svolta non è stato approvato un ISA;
  • per l'attività svolta è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione.

Non possono accedere al CPB neppure i soggetti esclusi che sono tenuti alla compilazione del modello ISA a meri fini statistici, come le imprese multiattività.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato in data 25 settembre 2025 le seguenti FAQ.

  • In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lett. b-quinquies) e b-sexies) dell’art. 11, co. 1, D.lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’art. 9, co. 1, lett. a, D. lgs. n.81/2025) si chiede se possono aderire al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026 uno studio associato e gli associati dotati di partita IVA autonoma laddove per uno dei partecipanti ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nel 2024 quale, ad esempio, l’applicazione del regime forfetario.

Nel caso in esame è possibile richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025. In tale documento di prassi si rispondeva al quesito se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, potesse accedere al CPB chiarendo che “L’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB.

 

[omissis] Nel fornire risposta al quesito è stato affermato il seguente principio”Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.

  • Si chiede di sapere se, per una ditta individuale che ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024, opera la causa di esclusione di cui all’art. 21, lett. b-ter del decreto istitutivo del CPB.

L’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. Con specifico riferimento all’operazione di cessione di ramo d’azienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che “anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, si ritiene che l’ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.

  • Quesito a) – In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies e b-sexies) dell’art. 11, co. 1, D. lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’art. 9, co. 1, lett. a, D. lgs. n. 81/2025) si chiede se gli associati di uno studio professionale dotati di partita IVA individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025 possano farlo per il biennio 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025.
  • Quesito b) Si chiede, altresì, di sapere se può aderire al CPB per il biennio 2025-2026 lo studio professionale nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma9 abbiano aderito per la propria posizione individuale al CPB per il biennio 2024-2025.

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, prevede che “Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

… (omissis) …

b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all'articolo 4-bis della legge 31dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi”.

 

Tanto premesso si ritiene che:

  • nell’ipotesi di cui al quesito a), gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d’imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione professionale;
  • nell’ipotesi di cui al quesito b), in modo analogo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte degli altri associati.

Resta fermo che, per i casi oggetto di risposta, nell’ipotesi di mancato rinnovo del CPB si verifica una causa di cessazione tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del D. Lgs. n. 13 del 2024.


30/09/25