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Cessioni dei sussidi tecnici e informatici per i soggetti portatori di handicap: certificati medici necessari per IVA agevolata al 4%

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto del 7 aprile 2021, recante: ”Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap”.

Per potere assoggettare ad aliquota IVA del 4% le cessioni dei sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, le persone con disabilità devono produrre, al momento dell’acquisto, una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.

Tuttavia, qualora non si evinca il collegamento funzionale fra la menomazione e il sussidio tecnico-informatico (art. 4, comma 1, D.L. n. 5/2012, così come modificato dall’art. 29-bis, D.L. n. 76/2020), è necessario che il suddetto certificato sia integrato con un’ulteriore certificazione, rilasciata dal medico curante, da esibire in copia al momento dell’acquisto, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale (art. 2, D.M. 14 marzo 1998 così come modificato dal D.M. 7 aprile 2021).

La modifica sopra illustrata è stata disposta in considerazione del fatto che, in base a quanto previsto dall’art. 29-bis, D.L. n. 76/2020, i verbali delle commissioni mediche integrate devono riportare anche “la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità”.

Il citato art. 29-bis, D.L. n.- 76/2020 ha stabilito anche che il Ministro dell’Economia e delle finanze, con proprio decreto, aggiornasse l’art. 2, comma 2, del citato D.M. 14 marzo 1998, il quale nella precedente stesura richiedeva che, ai fini del beneficio, fosse necessario “il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza” dalla quale risultasse il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione.


12/05/21