Bonus TV previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti – Disposizioni attuative - Credito di imposta per il rivenditore - Istituzione del codice tributo
E’ stato introdotto un nuovo bonus TV volto ad incentivare il corretto smaltimento, nonché la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 (art. 1, co. 614, L. n. 178/2020, la cd. legge di bilancio 2021).
Il contributo è riconosciuto una sola volta con riferimento all'acquisto di un solo apparecchio TV, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei, reso disponibile sul sito del MISE e consiste in uno sconto praticato dal venditore all'utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita (comprensivo dell'IVA), nel limite massimo di 100,00 euro.
I soggetti interessati sono tutti i residenti in Italia senza limiti di ISEE, intestatari del canone RAI (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone mediante F24 al momento della richiesta del contributo), nonché le persone fisiche, residenti in Italia, che, al 31 dicembre 2020, risultino di età pari o superiore a 75 anni e, in quanto tali, siano esentati dal pagamento del canone RAI.
Il bonus in esame è cumulabile con il bonus TV di cui al D.M. 18 ottobre 2019, destinato esclusivamente ai cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ai 20.000 euro, il cui importo è ridotto a 30 euro o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore.
Il bonus in esame è disponibile fino al 31 dicembre 2022 salvo esaurimento anticipato dei fondi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto MISE del 5 luglio 2021, recante la modalità di erogazione dei contributi per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva adatti allo standard Dvbt-2/Hevc Main 10; la procedura è utilizzabile a decorrere dal 23 agosto 2021.
L’avvio a riciclo dell’apparecchio non conforme al nuovo standard DBVT-2 può essere effettuato presso lo stesso rivenditore, contestualmente all’atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE.
In entrambi i casi occorre compilare il modulo di autodichiarazione, allegato al citato decreto del 5 luglio 2021, con cui si attesta il conferimento del bene, si autocertifica la titolarità dell’abbonamento RAI e la non conformità dell’apparecchio TV (in quanto acquistato antecedentemente al 22 dicembre 2018).
Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall’addetto del centro raccolta, va consegnato all’atto di acquisto, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.
E’ stata attivata la piattaforma dell'Amministrazione finanziaria che serve ai rivenditori per ricevere l'autorizzazione al rilascio del suddetto bonus.
A tal fine, il rivenditore deve registrarsi, inserire il codice fiscale dell'acquirente e alcuni dati identificativi del nuovo televisore per ricevere il via libera all'applicazione dello sconto del 20% sul prezzo di vendita.
Dopo aver effettuato le apposite verifiche e accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, la piattaforma rilascia un'attestazione di disponibilità dello sconto richiesto.
Per applicare lo sconto il venditore è tenuto ad avvalersi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, mediante il quale deve trasmettere una comunicazione recante, a pena di inammissibilità:
- il codice fiscale del venditore;
- il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell’utente finale;
- i dati identificativi dell’apparecchio per consentirne la verifica di idoneità;
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’IVA.
Ricevuta la comunicazione, l’Agenzia verifica i dati e comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità ad applicarlo.
L’operazione è annullata laddove l’acquisto non si concluda o nel caso di restituzione.
Lo sconto praticato è poi recuperato dal venditore mediante credito di imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione da parte del servizio telematico.
A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al credito di imposta in esame non si applicano i limiti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, che stabilisce che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, e all’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, che stabilisce che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e' fissato in 700.000 euro.
Il credito è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.
Nel caso di restituzione dell’apparecchio da parte dell’utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite F24 telematico, del credito di imposta utilizzato.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice "6927", mediante il quale i rivenditori di apparecchi televisivi possono utilizzare in compensazione mediante modello F24 il credito di imposta per il recupero del bonus TV in esame (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 55 del 23 agosto 2021).
31/08/21