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Autovettura aziendale - Fringe benefit uso promiscuo – Risoluzione n. 46 del 14 agosto 2020

Come noto, la Legge di bilancio 2020 ha modificato l’art. 51, co. 4, lett. a), TUIR, prevedendo che per i veicoli aziendali, di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020, si assuma, ai fini della tassazione in capo al lavoratore, la seguente percentuale di importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI:

♦ 25 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km;

♦ 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;

♦ 40 per cento per l'anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;

♦ 50 per cento per l'anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km (per un esame completo vedi ns. circolare n. 2/2020).

Con la risoluzione in esame sono stati forniti chiarimenti sulla decorrenza della predetta disciplina.

In relazione alla portata della locuzione "di nuova immatricolazione", l’Agenzia delle entrate ha precisato che essa va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).

Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, l’Agenzia non ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.

Ne consegue che, fatto salvo il rispetto del momento in cui l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, il requisito temporale relativo all'immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dalla medesima. Solo in quest’ultimo caso, pertanto, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all'immatricolazione

Ai fini dell’applicazione della norma in esame è necessario, inoltre, che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Al riguardo, è stato osservato che il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ovvero suscettibile di valutazione economica.

Ciò considerato, la concessione dell'auto in uso promiscuo non è da considerare un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l'utilizzo dell'autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituisca il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Infine, è stato rilevato che la nuova disciplina deve essere valutata anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in applicazione del quale la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore; il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.

Pertanto, affinché la nuova disciplina trovi applicazione è necessario che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.

Nell'ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, non si potrà fare riferimento ai predetti criteri forfettari; il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell’autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.


26/08/20