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Accertamento ridotto – Vendita online - Necessari la e-fattura o il documento commerciale

Si ricorda che è riconosciuta la riduzione di due anni dei termini di accertamento (art. 57, co. 1, D.P.R. n. 633/1972 e art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/1973) per i soggetti passivi che garantiscano la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro.

È stato chiarito che la tracciabilità dei pagamenti non è sufficiente per accedere al beneficio della riduzione dei termini di accertamento e che quest’ultimo può applicarsi solo a chi, oltre a garantire la tracciabilità, documenta le operazioni tramite e-fattura via SdI o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi (vedi per un esame completo ns. Fisco news n. 44/2021).

Ai fini del suddetto beneficio, restano fermi gli ulteriori requisiti individuati dal D.M. 4 agosto 2016:

  • inapplicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
  • indicazione dei presupposti per l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi;
  • necessità che tutti i pagamenti per operazioni di ammontare superiore a 500 euro siano eseguiti mediante gli strumenti individuati dal decreto medesimo (es. bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito).

Nel caso in esame, l’istante svolge attività di vendita B2C secondo diverse modalità: vendita “diretta” (es. in occasione di fiere), vendita on line sul proprio sito internet o vendita on line con intermediazione.

Nei primi due casi, la fattura viene emessa su base volontaria e il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario o carta di credito.  

Nel caso della vendita intermediata, invece, l’operazione non viene documentata né con e-fattura né con documento commerciale.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ribadisce che i soggetti passivi che intendono beneficiare della riduzione dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, dovranno documentare le operazioni mediante e-fattura o memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Pertanto, anche in relazione all’ultima modalità di vendita, l’istante, ove intenda beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, dovrà documentare le operazioni mediante e-fattura o memorizzazione e invio dei corrispettivi.

In particolare, la fattura potrà essere emessa in forma ordinaria o semplificata, ma in entrambi i casi sarà necessario indicare il codice fiscale del cessionario o committente.

Per quanto concerne l’invio dei corrispettivi, invece, si ricorda che non è necessario dotarsi di un registratore telematico, essendo possibile ricorrere alla procedura web “Documento commerciale on line”.

Viene altresì ribadito che, ai fini della riduzione dei termini di accertamento, devono essere certificate “elettronicamente” (mediante e-fattura via SdI o trasmissione telematica dei corrispettivi) le sole operazioni attive.

Per gli acquisti, invece, l’agevolazione spetta a prescindere che le operazioni di acquisto da soggetti non stabiliti in Italia siano certificate in modalità elettronica (con autofattura via SdI o integrazione elettronica del documento ricevuto) ovvero in modalità analogica con il successivo invio dei dati nell’ambito dell’esterometro. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 438 del 29 agosto 2022)


30/08/22