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Trattamento di integrazione salariale in deroga

Circolare INPS

L'Inps con circolare n. 120/2019 ha fornito chiarimenti sulla normativa e le istruzioni per la compilazione del modello che il datore di lavoro deve trasmettere per ottenere il pagamento diretto dalla stessa INPS dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

Come è noto, infatti, il decreto legge 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto l'estensione del termine di decadenza ai pagamenti diretti, da parte dell'INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.

L'istituto ha precisato che per ottenere il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari (attraverso il modello SR41) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Sono state fornite, inoltre, indicazioni sulla gestione dei trattamenti conclusi prima o dopo il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della legge 26/2019).

A tal proposito si possono verificare i seguenti casi:

1. per i periodi di concessione conclusi prima del 30 marzo 2019 in caso di autorizzazioni Inps emesse prima del 30 marzo il termine di sei mesi decorre dal tale data se invece le autorizzazioni Inps decorrono dal 30 marzo il termine di 6 mesi si calcola dalla data di emissione dell'autorizzazione INPS.

2. per i periodi di concessione conclusi dopo il 30 marzo 2019 il termine di 6 mesi decorre dal termine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione Inps.

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06/09/19
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CIG , Integrazione salariale ,