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Regime intertemporale delle sanzioni in caso di somministrazione, appalto e distacco illeciti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1133 del 24 giugno 2024, ha fornito indicazioni in merito al regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 29, comma 4, del Decreto Legge n. 19/2024, all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

 

Le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo 2024.

 

Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, in relazione al quale si fa riferimento alle indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6/2016.

 

Con riferimento, invece, ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, occorre chiarire, altresì, il regime sanzionatorio per le condotte iniziate prima del 2 marzo u.s. e proseguite oltre tale data.

 

La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini dell'individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

 

Pertanto, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

 

Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024.

 

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25/06/24