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Pubblicata la legge di conversione del Decreto Ucraina

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio c.a., la Legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione del D.L. n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

 

Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)

La disposizione in commento, modificata in sede di conversione, introduce, per l’anno 2022, il c.d. “bonus carburante” in favore dei lavoratori dipendenti.

 

In sede di conversione, è stato previsto che il bonus spetti ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, anziché ai lavoratori dipendenti di aziende private.

 

Di conseguenza, viene disposto che, limitatamente al 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR.

 

Il valore massimo di 200 euro è da intendersi quale somma aggiuntiva rispetto a quella prevista in via ordinaria dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro, entro la quale i beni e servizi prestati dalle aziende ai lavoratori non concorre alla formazione del reddito.

 

Competenze dei fondi di solidarietà bilaterali (art. 12-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, modificando l’articolo 26, comma 9 del D.Lgs. n. 148/2015, ha incluso tra le finalità dei fondi di solidarietà bilaterali quella di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

 

Gli oneri relativi alla predetta prestazione sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

 

Contratti di lavoro in somministrazione (art. 12-quinquies)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, modificando l’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, proroga al 30 giugno 2024 la possibilità di utilizzare contratti di somministrazione a tempo determinato per più di 24 mesi – precedentemente prevista fino al 31 dicembre 2022 – qualora l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.

 

Ciò non determina in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

 

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali (art. 12-sexies)

La norma, introdotta in sede di conversione, modificando l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, ha sostituito il vecchio sistema di comunicazione di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, tramite SMS o posta elettronica, con l’utilizzo di modalità informatiche.

 

Tali procedure online erano già presenti sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) e sono entrate a regime, quale unico canale valido, a partire dal 1° maggio u.s..

 

Inoltre, la norma ha escluso dal suddetto obbligo le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla L. n. 233/2021, in quanto per quest’ultime attività è già previsto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996.

 

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (art. 12-septies)

La norma sostituisce le parole “centralinisti telefonici non vedenti”, “centralinisti telefonici ciechi” e “centralinisti telefonici privi della vista”, ovunque ricorrono, con “centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista”.

 

Viene confermato il principio in base al quale i centralinisti privi di vista assunti sono computati nelle quote di riserva delle cosiddette assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n. 68/1999.

 

I soggetti autorizzati ad installare centralini telefonici sono tenuti a comunicare (le modalità saranno definite con decreto ministeriale) l’elenco dei datori di lavoro presso i quali hanno installato o modificato i centralini telefonici e che sono tenuti all’obbligo di assunzione dei centralinisti non vedenti.

 

Verrà istituto un elenco dei centralinisti non vedenti da pubblicarsi sui siti internet regionali e dei posti disponibili a loro riservati.

 

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26/05/22