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Pubblicata la legge di conversione del Decreto Coesione

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge n. 95 del 4 luglio 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 60/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. Decreto Coesione).

 

Di seguito, le principali disposizioni in materia di lavoro.

 

Bonus giovani (art. 22)

In sede di conversione, al comma 10, è stato previsto  prevede che il decreto attuativo dell'esonero debba essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Bonus Donne (art. 23)

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter di conversione in legge, prevede al comma 2 che il beneficio in oggetto si applichi anche alle professioni di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014. Tale articolo, prevede che sia considerato lavoratore svantaggiato anche chi è “occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”. Al comma 7, viene specificato che il decreto attuativo dell’esonero deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Funzionamento del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL (art. 26)

In fase di conversione, è stato previsto al comma 5, che il decreto volto a definire il punteggio associato all’ente formatore e commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

 

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10/07/24