• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Pubblicata la legge di conversione del Decreto Aiuti

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio c.a., la Legge n. 91 del 15 luglio 2022, di conversione del D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto “Aiuti”) recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche in sede di conversione, disciplina il riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, di un’indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art.1, c. 121).

 

L’indennità è riconosciuta automaticamente dai datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni disciplinate dall’articolo 32, commi 1 e 18, dello stesso decreto Aiuti, ossia le indennità una tantum previste per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

L’indennità, che spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 32)

La norma, che non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione, prevede, inoltre, l’erogazione di un’indennità una tantum per altre categorie di lavoratori, tra cui:

  • Collaboratori coordinati e continuativi
    I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409 c.p.c.) i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, possono richiedere all’Inps, a domanda, una indennità una tantum pari a 200 euro. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

  • Percettori di Naspi
    Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la NASPI, è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

  • Percettori di DIS-COLL
    Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

  • Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
    Ai lavoratori che nel 2021 sono stati beneficiari delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021 (c.d.  Decreto Sostegni bis), l’Inps erogherà automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro.

  • Lavoratori stagionali
    Ai lavoratori stagionali a tempo determinato, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’Inps, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

  • Lavoratori intermittenti (a chiamata)
    Ai lavoratori intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’Inps, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

  • Lavoratori autonomi occasionali
    Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile), l’Inps erogherà, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

Offerte di lavoro congrue ai percettori di Reddito di Cittadinanza (art. 34-bis)

La disposizione, inserita nell’iter di conversione, con l’introduzione del comma 9-ter, all’art. 4, del D.L. n. 4/2019, prevede che, ai percettori di Reddito di Cittadinanza, le offerte di lavoro congrue di cui al medesimo decreto, possano essere proposte direttamente dai datori di lavoro privati.

 

L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua da parte dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio.

 

Apri link


25/07/22