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Naspi anche in caso di dimissioni dovute a violenze di genere

L’INPS, con messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, riconosce la possibilità di accedere alla Naspi a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate in conseguenza del verificarsi di atti persecutori o forme di violenza perpetrati ai danni della lavoratrice o del lavoratore al di fuori dell’ambiente professionale ma che rendano comunque impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa.

 

Tale condizione integra la situazione di oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro che, a norma dell’art. 2119 c.c., può essere ritenuto presupposto necessario per l’accesso alla prestazione ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015.

 

L’art. 2119 c.c. stabilisce che il recesso, per essere ricondotto alla giusta causa, debba avvenire in presenza di “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.

 

Secondo la Corte Costituzionale - sentenza 269/2002 – anche i comportamenti di terzi possono essere rilevanti al fine di configurare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, con conseguente esigenza di valutare la sussistenza dei presupposti per il diritto al riconoscimento dell’indennità di Naspi.


25/08/26