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Le istruzioni dell’INAIL sui certificati di infortunio sul lavoro e ripresa del lavoro

L’INAIL, con circolare n. 17 del 29 aprile 2026, fornisce indicazioni per la gestione della certificazione medica di infortunio e rientro al lavoro.

 

La circolare ribadisce la disciplina in materia che prevede l’invio telematico della certificazione medica di infortunio da parte di medici o strutture sanitarie competenti al rilascio.

 

La modulistica è il Modello 1SS che, a seconda della denominazione, può essere di inizio infortunio, di continuazione, definitivo o di riammissione in temporanea.

 

Nella certificazione in argomento, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

 

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

 

Pertanto, il lavoratore può riprendere l’attività al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail senza necessità di produrre una certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

 

Inoltre, le nuove regole prevedono che il lavoratore assente per infortunio possa riprendere l’attività in anticipo rispetto alla prognosi presentando certificazione medica che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata.

 

Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.


04/05/26