• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Lavoro agile - La nuova comunicazione potrà essere assolta entro il 1° novembre 2022

L’articolo 41-bis della Legge n. 122/2022, di conversione del D.L. n. 73/2022, modificando l’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, stabilisce che dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

 

Con il D.M. n. 149/2022 sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile.

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 26 agosto c.a., precisa che tale comunicazione dovrà essere inviata, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi.

 

Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto ministeriale. 

 

La comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del D.Lgs. n. n. 181/2000, dal momento che si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

 

La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l'altro, anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all'uso dell'applicativo web sopraindicato.

 

Pertanto, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

 

Approfondisci


29/08/22