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Lavoro Agile - Semplificazione degli obblighi di comunicazione

Approvata in via definitiva dal Senato e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione del D.L. 73 del 21 giugno 2022, recante “Semplificazioni fiscali, rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e altre disposizioni finanziarie e sociali” (cd. decreto “Semplificazioni Fiscali”).

 

L’articolo 41-bis del citato provvedimento, modificando l’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, stabilisce che dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (cd. smart working).

 

In caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, ai sensi di quanto previsto all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.

 

Le modalità di comunicazione verranno individuate tramite apposito decreto del Ministro del Lavoro.

 

In deroga a quanto previsto dalla legge n. 81/2017, vige tuttora, e fino al 31 agosto 2022, la disciplina introdotta in via emergenziale in materia di lavoro agile, secondo cui – oltre alla comunicazione semplificata – è possibile attivare forme di smart working senza la necessità di sottoscrivere l’accordo individuale con il lavoratore (cfr. art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 24/2022 convertito dalla Legge n. 52/2022).

 

Pertanto, fatte salve ulteriori proroghe che dovessero intervenire, allo stato attuale, a decorrere dal 1° settembre 2022, occorrerà nuovamente sottoscrivere l’accordo individuale per l’attivazione di lavoro in modalità agile.

 

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05/08/22