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Indicazioni Inps su ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

L’Inps, con circolare n. 97 del 10 agosto c.a., ha illustrato le novità introdotte dal Decreto emergenza Ucraina (D.L. n. 21/2022) e dalla Legge n. 25/2022, di conversione del D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto “Sostegni ter”) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro.

 

Assegno di integrazione salariale a carico del FIS

I datori con una forza lavoro fino a 15 dipendenti hanno la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo ricompreso tra il 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 21/2022) e il 31 dicembre 2022.

 

I settori professionali rientranti nella misura sono quelli di cui all’allegato 1 del D.L. n. 21/2022 (turismo, ristorazione, attività ricreative, parchi divertimento e tematici).

 

La misura prevista dall’ articolo 44, comma 11 sexies, del D.Lgs. n. 148/2015 presuppone il raggiungimento dei limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti, pertanto, relativamente al Fondo di integrazione salariale, ai fini dell’accesso al nuovo periodo (per un massimo di 8 settimane), qualora non risultino interamente autorizzate le 13 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti) ovvero le 26 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti), l’Istituto provvederà ad autorizzare la domanda per il periodo integrabile ancora disponibile fino a concorrenza dei predetti limiti temporali e inviteranno i datori di lavoro a presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento parziale, una nuova domanda per richiedere l’accesso alle ulteriori settimane sino al termine del periodo originariamente richiesto.

 

La deroga di cui all’articolo 44, comma 11 sexies, del D.Lgs. n. 148/2015 opera, esclusivamente, con riguardo ai limiti massimi di durata dei trattamenti.

 

Conseguentemente, permangono gli ulteriori requisiti richiesti per accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale.

 

Integrazione salariale con esonero del versamento del contributo addizionale

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I del D.L. n.  4/2022 convertito in Legge n. 25/2022 (turismo, ristorazione, attività ricreative, parchi divertimento e tematici) che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

 

Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro ha notificato alla Commissione europea, in data 24 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022.

 

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29/08/22