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Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e altre categorie di lavoratori

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. decreto “Aiuti”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio c.a., recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.

 

La disposizione in esame, prevista dall’articolo 31, disciplina il riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, di un’indennità una tantum, pari a duecento euro, in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 121).

 

Tale indennità è riconosciuta automaticamente dai datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni disciplinate dall’articolo 32, commi 1 e 18, del decreto in commento, ossia le indennità una tantum previste per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

L’indennità, che spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

Il credito maturato conseguentemente all’erogazione dell’indennità una tantum è compensato mediante la denuncia contributiva (decreto-legge n.269/2003, articolo 44, comma 9) secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum è compensato attraverso la denuncia contributiva (decreto-legge n.269/2003, articolo 44, comma 9) secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Il decreto in esame, all'articolo 32, prevede, inoltre, l’erogazione di un’indennità una tantum per altre categorie di lavoratori, tra cui:

 

Collaboratori coordinati e continuativi

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409 c.p.c.) i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, possono richiedere all’Inps, a domanda, una indennità una tantum pari a 200 euro. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

 

Percettori di Naspi

Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la NASPI, è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

 

Percettori di DIS-COLL

Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

 

Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Ai lavoratori che nel 2021 sono stati beneficiari delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021, e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, l’Inps erogherà automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro.

 

Lavoratori stagionali

Ai lavoratori stagionali a tempo determinato, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’Inps, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

 

Lavoratori intermittenti (a chiamata)

Ai lavoratori intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’Inps, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

 

Lavoratori autonomi occasionali

Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile), l’Inps erogherà, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

 

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24/05/22