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Indennità per trasferte e tracciabilità dei rimborsi

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, la Legge 30 luglio 2025, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 84 del 17 giugno 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (Lavoronews n. 28/2025).

 

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, modificando l’articolo 51, comma 5, del TUIR, ha previsto che  i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente) non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono effettuati tramite sistemi di pagamento tracciabili (ossia, con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

L'articolo 1, comma 1, lett. b) del citato decreto ha ulteriormente modificato il comma 5, dell’articolo 51 del TUIR in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, prevedendo che l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, riguarderà solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.


07/08/25