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Garante Privacy - Illegittimo pubblicare le ragioni delle assenze dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025, ha sanzionato una società che ha divulgato dati personali, anche di natura sensibile, relativi ai motivi dell’assenza dal lavoro del proprio personale.

 

In particolare, la società aveva pubblicato i turni di servizio accompagnati da sigle che identificavano le cause delle assenze: ad esempio “MAL” per malattia, “104” per permesso ex legge 104/1992, “INF” per infortunio, “PS” per permesso sindacale.

 

Tali informazioni venivano rese disponibili a tutti i dipendenti, mediante affissione delle tabelle dei turni di servizio sulle bacheche aziendali, posizionate presso i depositi aziendali dei mezzi di trasporto utilizzati per la gestione del servizio, nonché tramite l’invio di una e-mail ai dipendenti dell’azienda.

 

Il Garante ha ritenuto tale trattamento illecito.

 

Il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679).

 

La normativa consente al datore di lavoro di trattare dati particolari – come quelli relativi a salute o sindacato – solo se necessario per adempiere a obblighi di legge o contrattuali.

 

I dati personali dei dipendenti non possono essere messi a conoscenza di soggetti diversi da coloro che sono parte del rapporto contrattuale e non possono essere trattati da coloro che, ancorché operino presso l’impresa, non siano autorizzati ad accedere a tali dati, in ragione delle mansioni svolte.

 

Nel caso esaminato, l’indicazione delle cause dell’assenza non era indispensabile alla gestione della turnazione, potendo essere sostituita da un’informazione neutra sulla semplice indisponibilità del dipendente.


19/09/25