Flussi d’ingresso di lavoratori stranieri per l’anno 2025
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Interno, dell’Agricoltura e del Turismo, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 145/2024 in materia di immigrazione (Lavoronews n. 53/2024), con circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024, ha fornito indicazioni riguardo ai flussi d’ingresso per l’anno 2025, come definiti dal D.P.C.M. 27 settembre 2023.
Per l’anno 2025, i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici.
I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: “agricolo e turistico-alberghiero”.
Le quote di ingresso per l’anno 2025 sono così suddivise:
- n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 comma 1, lett. c), D.P.C.M. 27 settembre 2023);
- n. 730 quote per lavoro autonomo (art. 6, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 27 settembre 2023);
- n. 110.000 quote per lavoro stagionale (art. 7, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 27 settembre 2023).
A partire dalle ore 9.00 del 1° novembre 2024 e fino al 30 novembre 2024 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda.
I datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero devono prima verificare presso il centro per l'impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.
Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione che attesti il completamento della procedura di verifica presso il centro per l’impiego, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).
I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote.
Le date dei click day sono:
- 5 febbraio 2025 per lavoro subordinato non stagionale nei settori: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, settore turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici;
- 7 febbraio 2025 per assistenza familiare e socio-sanitaria;
- 12 febbraio 2025 per settore agricolo e 70% delle quote per il settore turistico-alberghiero;
- 1° ottobre 2025 per restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.
I datori di lavoro devono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia stagionale che non stagionale, sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, nei seguenti periodi:
- dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5, 7 ,12 febbraio 2025.
- dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1° ottobre 2025.
Il D.L. n. 145/2024 ha introdotto alcune novità procedurali:
- l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali;
- la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale;
- l’irricevibilità della domandadel datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto;
- l’obbligo di conferma da parte del datore di lavorodella domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti inoltrata alla PEC del datore e visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
- la sottoscrizione mediante firma digitaleo altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto.
- il contratto di soggiorno deve poi essere tramesso telematicamente dal datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione entro il termine di 8 giorni;
- la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiornoper lavoro stagionale, all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.
Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa.
Infine, per effetto della modifica disposta dal D.L. n. 145/2024, sono fuori quota:
- le richieste di conversione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro;
- le richieste di conversione presentate da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazione per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
30/10/24