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Esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi

L’Inps, con circolare n. 99 del 7 settembre c.a., ha fornito indicazioni riguardanti l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 119, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), per le imprese che assumono lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi e spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

 

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:

  • lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

L’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

 

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119”, con il quale il datore di lavoro inoltrerà all’Istituto domanda di ammissione all’esonero.

 

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12/09/22