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Documentazione medica per fruire della flessibilità del congedo di maternità

L’Inps, con circolare n. 106 del 29 settembre c.a., fornisce nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, di cui all’articolo 16, comma 1.1, del citato decreto legislativo.

 

La lavoratrice, per poter esercitare la facoltà di fruire della flessibilità del congedo di maternità o di tutto il congedo di maternità dopo il parto deve acquisire, nel corso del settimo mese di gravidanza, la documentazione sanitaria, rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, che attesta che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 

Al riguardo, l’Istituto comunica che per fruire del congedo di maternità in modalità flessibile, ossia un mese prima del parto e quattro dopo, oppure cinque mesi dopo (articoli 16, comma 1.1 e 20 del D.Lgs. n. 151/2001), non è più necessario inviare all'Inps la documentazione medica che attesta l'idoneità della lavoratrice a posticipare il periodo di assenza dal lavoro.

 

Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro.

 

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03/10/22