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Diritto all’oblio anche nei rapporti di lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 121 del 26 febbraio 2026, si è espresso sul diritto alla cancellazione in modo tempestivo dei dati personali del dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dal sito aziendale e sul diritto di accesso che va rispettato senza ritardi anche qualora riguardi dati già in possesso dell’interessato.

 

In particolare, una lavoratrice licenziata aveva richiesto all’azienda la cancellazione dal sito aziendale dei propri dati personali (ossia fotografia, indirizzo e-mail e numero di telefono) e l’accesso al proprio contratto di collaborazione.

 

L’azienda non ha tempestivamente dato riscontro alla richiesta e i dati personali della lavoratrice sono rimasti pubblicati sul sito per circa un mese dopo la cessazione del rapporto, nonostante la richiesta di rimozione e non è stato fornito il contratto richiesto.

 

Il Garante, al riguardo, sottolinea che l’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR), la cancellazione degli stessi senza ingiustificato ritardo (art. 17 del GDPR) e i dati personali trattati devono essere “esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5 del GDPR).

 

Conseguentemente, il Garante, confermando l’illiceità del trattamento, ha sanzionato l’azienda con una sanzione amministrativa di euro 3.000 in rapporto al tempo in cui si è protratta.

 


15/04/26