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Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

 

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile c.a., la Legge n. 46 del 1° aprile 2021, recante la delega al Governo per l’istituzione dell’assegno unico universale per figli a carico fino a 21 anni.

 

Si tratta di un nuovo strumento di sostegno al reddito dei nuclei familiari che sostituirà, in un’ottica di semplificazione e potenziamento, le attuali misure predisposte per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile.

 

La legge delega entrerà in vigore il prossimo 21 aprile e, da questa data, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi su proposta dei Ministri della famiglia, del lavoro e dell'Economia e delle Finanze, volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

 

Di seguito un’analisi delle principali disposizioni contenute nella legge.

 

Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali (art. 1)

L’articolo 1, dopo aver individuato l’oggetto della legge delega, disciplina i principi e i criteri direttivi generali per l’erogazione dell’assegno unico e universale.

 

Tale assegno costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico ed è individuato, nella sua misura, in base all’ISEE, fino all’eventuale azzeramento.

 

L'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro e sarà riconosciuto ad entrambi i genitori metà per ciascuno per ogni figlio.

 

Inoltre, viene precisato che tale assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza e con altre eventuali misure in denaro a favore dei figli erogate da regioni e enti locali. Infine, l’assegno non rileva ai fini delle prestazioni sociali agevolate e dei trattamenti assistenziali in favore dei figli con disabilità.

 

Assegno unico e universale per i figli a carico (art. 2)

La disposizione in esame disciplina i principi e i criteri direttivi specifici per l’erogazione del beneficio.

 

In particolare, l’assegno mensile verrà riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico a decorre dal settimo mese di gravidanza con una maggiorazione dell’importo per i figli successivi al secondo.

 

L’assegno, seppur di importo inferiore, spetta anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino a 21 anni,con possibilità di erogazione direttamente al figlio, su sua richiesta e al fine di favorirne l'autonomia.

 

L'assegno per i maggiorenni è concesso a condizione che il figlio frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.

 

Per i figli minorenni con disabilità è prevista una maggiorazione dell’importo, dal 30% al 50% secondo la condizione di disabilità; al raggiungimento della maggiore età l’assegno continuerà ad essere erogato, senza maggiorazione, a condizione che il figlio disabile risulti ancora a carico.

 

Il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Disposizioni finanziarie (art. 3)

L’assegno unico universale sostituirà le attuali misure predisposte per natalità̀, genitorialità̀ e occupazione.

 

In particolare, verranno gradualmente superate o soppresse le seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448);
  • assegno di natalità (articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • premio alla nascita, (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, verranno gradualmente superate o soppresse:

  • le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis, del TUIR;
  • l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69) e gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797).

Infine, con riferimento alla copertura finanziaria, viene previsto che si provvede mediante le risorse del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, istituito con la legge di Bilancio 2020 e il superamento delle sopra elencate misure previdenziali e fiscali.

 

Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi (artt. 4 e 5)

I decreti legislativi sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore.

 

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09/04/21