Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, la Legge n. 106 del 18 luglio 2025 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
In particolare, la norma prevede la possibilità di fruire di:
- un periodo di congedo;
- 10 ore annue di permesso.
Congedo non retribuito
I lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% possono fruire di un congedo, continuativo o frazionato, di durata non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
La fruizione di tale congedo decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lo consenta, alla modalità di lavoro agile.
Permessi retribuiti
10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, per i lavoratori:
- affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento;
- con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Le ore di permesso sono indennizzate nella misura e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
L'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
Il diritto a fruire delle aggiuntive 10 ore di permesso decorre dal 1° gennaio 2026.
29/07/25