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CCNL Impianti e Attività Sportive - Ipotesi di Accordo del 30 maggio 2022

In data 30 maggio 2022, è stato sottoscritto tra la Confederazione Italiana dello Sport, assistita da Confcommercio – Imprese per l’Italia, e Slc Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom Uil, l’ipotesi di accordo per la proroga del “CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit”, scaduto il 31 dicembre 2018.

 

L’accordo proroga la scadenza dell’attuale CCNL al 31 dicembre 2023.

 

In continuità con gli impegni assunti attraverso il verbale di accordo del 1° giugno 2021, le parti hanno attivato un tavolo tecnico di lavoro che si occuperà di analizzare le seguenti materie: salute e sicurezza, rappresentanza, formazione, contenzioso, welfare, osservatorio bilaterale sul mercato del lavoro, superamento del doppio regime contrattuale, lavoro sportivo.

 

Parte economica

È stato definito un aumento dei minimi contrattuali, senza previsione di una tantum, che, per un IV livello, è pari a € 100, così ripartiti:

  • 1° luglio 2022 € 50
  • 1° ottobre 2022 € 50

Parte normativa

Sono state apportate delle modifiche agli articoli 16 (Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno) e 18 (Definizione di attività stagionale) del CCNL.

 

I due articoli disciplinano i contratti di lavoro stagionale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.


Le modifiche resteranno in vigore, in via sperimentale e transitoria, fino al 31 dicembre 2023.

 

Tale data è da intendersi come termine ultimo di scadenza dei contratti a termine stipulati in virtù dei suddetti articoli. Successivamente a tale data, continueranno a valere i due articoli precedenti alla modifica contenuta nel presente accordo, fatte salve proroghe.


Nel merito è stata prevista una disciplina speciale all’art.18 per le aziende che interrompono la loro attività complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate.

 

Tali aziende possono direttamente assumere personale a tempo determinato, senza l’apposizione di una specifica causale, con le deroghe contenute nel D.Lgs. n. 81/2015, in termini di durata del rapporto (art. 19, co. 2), del limite complessivo dei contratti a termine (art. 23, co. 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti per le riassunzioni (art. 21, co. 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01).

 

L’elemento innovativo è che vi  rientrano in questa fattispecie altresì le aziende che chiudono per un periodo anche non continuativo pari almeno a 60 giornate nel corso dell’anno.

Per tutte le altre aziende, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18, potranno assumere lavoratori stagionali in determinati periodi dell’anno caratterizzati da un’intensificazione dell’attività produttiva ai sensi dell’art.16.

 

Rispetto alla precedente formulazione, al quarto punto, relativo ai “periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività” è stato eliminato il riferimento alle sole aziende ad apertura annuale. In tal modo, l’art. 16 è applicabile a tutte le aziende, non necessariamente quelle ad apertura annuale, che registrino in un determinato periodo dell’anno un’intensificazione dell’attività.


Ancor più importante, è stata la soppressione del limite quantitativo di assunzioni a tempo determinato, pari al 50%, per le aziende con più di 20 dipendenti che assumono lavoratori stagionali ai sensi dell’art. 16.

 

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08/06/22